STATUTO  SOCIALE

 

ARTICOLO I Costituzione

 

(*) E’ costituita l’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA  DILETTANTISTICA  “GABRIELLA VIVALDA” Organizzazione Non Lucrativa di Utilitเ Sociale (ONLUS). Il colore sociale ่ il blu.

 

ARTICOLO  II

 

L’Associazione ha sede in Savigliano, Corso Roma n.115.

 

ARTICOLO III Oggetto e scopo

 

L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo primario la promozione, la diffusione, il coordinamento, la sperimentazione delle attivitเ sportive e dilettantistiche tra i disabili fisici e mentali, educativi, riabilitativi, ricreativi, culturali.

L’Associazione persegue esclusivamente finalitเ di solidarietเ ed a tal fine:

-     partecipa e fa partecipare i propri iscritti a manifestazioni e seminari inerenti alle attivitเ che svolge;

-     organizza manifestazioni, agonistiche e non, a carattere nazionale ed internazionale, seminari, ecc…;

-     pubblicizza e cura pubblicazioni tecniche sulle attivitเ proposte;

-     aderisce a vari Enti nazionali ed internazionali di promozione sportiva, Federazioni Nazionali, Unioni Sportive, ecc…;

-     rilascia tessere ed attestati ai propri Dirigenti, Istruttori, Atleti ed Associati.

L’Associazione non pu๒ svolgere attivitเ diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione osserva lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e pu๒ avvalersi di collaboratori esterni. L’Associazione pu๒ istituire delle Sezioni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. L’Associazione ่ costituita a tempo indeterminato.

 

ARTICOLO IV

Patrimonio ed entrate dell’Associazione

 

Il patrimonio dell’Associazione ่ costituito:

a)  da tutti i beni immobili di proprietเ dell’Associazione, ivi compresi tutto il materiale e le attrezzature;

b)  delle quote associative dei soci;

c)  dalle eventuali elargizioni, lasciti, donazioni e contributi dell’Associazione;

d)  da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione;

e)  da qualsiasi altro provento per attivitเ svolta dall’Associazione.

Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione ่ costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di lire 350.000 (trecentocinquantamila), versate in ragione di lire 50.000 (cinquantamila) per ogni socio fondatore.

Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:


 

-     dei versamenti effettuati  dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;

-     dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

-     degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attivitเ.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire all’Associazione e la quota annuale di iscrizione all’Associazione.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltเ degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entitเ, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili n้ ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione n้ in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, pu๒ pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, n้ per successione a titolo particolare, n้ per successione a titolo universale, n้ per atto tra vivi, n้ a causa di morte. L’Associazione pu๒ emettere “Titoli di Solidarietเ”.

 

ARTICOLO V

Fondatori, Soci, Benemeriti, e Beneficiari dell’Associazione

 

Sono aderenti all’Associazione:

-     i Fondatori;

-     i Soci dell’Associazione;

-     i Benemeriti dell’Associazione;

-     i Beneficiari dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione ่ a tempo indeterminato e non pu๒ essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di etเ il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa.

Sono Soci dell’Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza. Sono Beneficiari dell’Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l’Associazione si propone di svolgere.

Sono Benemeriti dell’Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

Chi  intende  aderire  all’Associazione  deve  rivolgere  espressa  domanda  al  Consiglio  Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalitเ che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento ( per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari ); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa ่ stata respinta.


 

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non ่ tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all’Associazione pu๒ in qualsiasi momento notificare la sua volontเ di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontเ di recesso. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi  all’Associazione  pu๒  esserne  escluso  con  deliberazione  del  Consiglio  Direttivo. L’esclusione  ha  effetto  dal  trentesimo  giorno  successivo  alla  notifica  del  provvedimento  di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli pu๒ adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione ่ sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

 

ARTICOLO VI Organi dell’Associazione

 

Sono Organi dell’Associazione:

-     l’Assemblea degli Aderenti all’Associazione;

-     Il Presidente del Consiglio Direttivo;

-     Il Consiglio Direttivo;

-     La Commissione Tecnica;

-     Il Segretario del Consiglio Direttivo;

-     Il Tesoriere;

-     Il Collegio dei Revisori dei Conti:

L’elezione degli Organi dell’Associazione non pu๒ essere in alcun modo vincolata o limitata ed ่ informata a criteri di massima libertเ di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

ARTICOLO VII Assemblea

 

L’  Assemblea  ่  composta  da  tutti  gli  aderenti  all’Associazione  ed  ่  l’organo  sovrano dell’Associazione stessa.

L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo

(entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre :

-     provvede  alla  nomina  del  Consiglio  Direttivo,  del  Presidente  e  del  Vice  Presidente  del

Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;

-     delinea gli indirizzi generali dell’attivitเ dell’Associazione;

-     delibera sulle modifiche al presente Statuto;

-     approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attivitเ dell’Associazione;

-     delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonch้ di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ci๒ sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

-     delibera  lo  scioglimento  e  la  liquidazione  dell’Associazione  e  la  devoluzione  del  suo patrimonio.

-     L’Assemblea ่ convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o da tre componenti del Consiglio Direttivo, oppure dal  Collegio  dei  Revisori.  Salvo  motivi  eccezionali,  l’Assemblea ่  convocata nel territorio della Provincia di Cuneo.

La convocazione ่ fatta mediante lettera, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco della materie da trattare, spedita


 

a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all’associazione, nonch้ ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa. L’Assemble3a ่ validamente costituita ed ่ atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metเ dei suoi membri.

In  seconda  convocazione  l’Assemblea  ่  validamente  costituita  qualunque  sia  il  numero  dei presenti. L’adunanza di seconda convocazione non pu๒ svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Aderente all’Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce  all’avviso di convocazione. La delega pu๒ essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell’Associazione

Ciascun delegato non pu๒ farsi portatore di pi๙ di due deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ; l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non ่ ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione degli utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea ่  presieduta dal  Presidente del  Consiglio Direttivo  e  in  caso  di  sua  assenza  o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all’Associazione.

 

ARTICOLO VIII

Il Consiglio Direttivo

 

L’Associazione ่ amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compresi il Presidente,  il  Vice  Presidente  e  il Tesoriere.

I consiglieri devono essere Aderenti all’Associazione durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora  per  qualsiasi  motivo  venga  meno  la  maggioranza  dei  Consiglieri,  l’intero  Consiglio

Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea,  al  cui  ordine  del  giorno  deve  essere  posto  l’argomento  della  sostituzione  del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’Ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni :

-     la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

-     la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti, e della Commissione Tecnica;

-     l’ammissione all’Associazione di nuovi Aderenti;

-     la predisposizione annuale del Bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

-     Il Consiglio Direttivo ่ convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure  ne  sia  fatta  richiesta  da  almeno  tre  Consiglieri  o  dal  Collegio  dei  Revisori.  La


 

convocazione ่ fatta mediante lettera, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa.

Il Consiglio Direttivo ่ comunque validamente costituito ed ่ atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalitเ di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo ่ presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il  Consiglio Direttivo ่ validamente costituito qualora siano presenti almeno la metเ dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di paritเ di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda lire 1.000.000 (unmilione) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

 

ARTICOLO IX Il Presidente

 

Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e  anche  in  giudizio. Su  deliberazione del  Consiglio Direttivo, il  Presidente pu๒  attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ed estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attivitเ compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessitเ e urgenza il Presidente pu๒ anche  compiere  atti  di  straordinaria  amministrazione,  ma  in  tal  caso  deve  contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessitเ.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

 

ARTICOLO X Il vice Presidente

 

IL Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

 

ARTICOLO XI

La Commissione tecnica

 

La Commissione Tecnica ่ costituita :

-     dal Coordinatore Tecnico, che la presiede;

-     dai tecnici operanti nei vari settori.

-     Ha i seguenti compiti:

a) predisporre i programmi tecnico-sportivi;


 

b) predisporre le proposte tecniche, da sottoporre a deliberazione del Consiglio Direttivo;

c) provvede all’organizzazione tecnica delle attivitเ previste;

d) convoca ed organizza l’accompagnamento degli atleti nei vari impegni previsti;

e) attiva e sperimenta nuove attivitเ.

 

ARTICOLO XII

Il Segretario del Consiglio Direttivo

 

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo   e   del   Comitato   Esecutivo   e   coadiuva   il   Presidente   e   il   Consiglio   Direttivo nell’esplicazione delle attivitเ esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali della Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato

Esecutivo nonch้ del Libro degli Aderenti all’Associazione.

 

ARTICOLO XIII Libri  dell’ Associazione

 

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonch้ il Libro degli Aderenti all’Associazione.

I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

 

ARTICOLO XIV Il Tesoriere

 

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilitเ, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

 

ARTICOLO XV Collegio dei Revisori dei conti

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L’incarico di Revisore dei Conti ่ incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilitเ e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltเ di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilitเ dell’Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

 

ARTICOLO XVI Bilancio consuntivo e preventivo

 

Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio ่ predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo ่ convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.


 

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo ่ convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie ่ soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

 

ARTICOLO XVII Avanzi di gestione

 

All’Associazione ่ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonch้ fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilitเ sociale (ONLUS) che per Legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivitเ istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ARTICOLO XVIII Scioglimento

 

I caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilitเ sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilitเ, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ARTICOLO XIX Clausola Compromissoria

 

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e  che  possa formare oggetto di  compromesso, sar๒ rimessa al  giudizio di  un arbitro amichevole compositore che giudicherเ secondo equitเ e senza formalitเ di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarเ scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarเ provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Cuneo.

ARTICOLO XX Legge applicabile

 

Per disciplinare ci๒ che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile e da tutte le leggi speciali in materia di ONLUS.

 

In originale firmato da: MUCCIOLO LUIGI CAROTI UBALDO BERGESE FRANCA GIUSEPPE ZANGARI

RASPO ANDREA SEBASTIANO MICHELIS GIULIA

CARLO TIANO

MICHELE TESTA (NOTAIO)

 

*) Denominazione modificata con delibera Assemblea del 10/09/2002